Proroga ERT nel settore alimentare artigiano del Veneto



Prorogato al 31 marzo 2022 l’elemento regionale (ERT) per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.


Con accordo siglato lo scorso fine ottobre, le Parti firmatarie hanno convenuto la proroga della parte economica e normativa per il settore alimentare artigiano e quello dei panificatori, fino al 31/3/2022.
La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
L’elemento regionale (ERT) viene prorogata fino al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.



































Livello

Valore ERT in € Mensile

Valore ERT in € Orario

1S 130,00 0,75144
1 104,00 0,60115
2 85,00 0,49132
3/A 73,00 0,42196
3 62,00 0,35838
4 55,00 0,31791
5 48,00 0,27745
6 38,00 0,21965


 


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ERT aziende settore panificazione

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €)Orario

A1S 21,20 0,12254
A1 17,70 0,10231
A2 14,80 0,08555
A3 11,30 0,06532
A4 9,40 0,05434























Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €) Orario

B1 13,00 0,07514
B2 6,90 0,03988
B3S 5,80 0,03353
B3 5,60 0,03237
B4 4,50 0,02601


L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.