Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.