Convenzione Italia Bulgaria per evitare le doppie imposizioni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Bulgaria (Risposta a interpello n. 244 del 8 marzo 2023).

 

La risposta dell’Agenzia delle entrate arriva a seguito del dubbio sollevato dal Contribuente, residente in Bulgaria, in merito al corretto inquadramento ed al conseguente assoggettamento ad imposizione, del trattamento pensionistico percepito, a seguito dell’assorbimento dell’INPDAP nell’INPS, nell’ambito dell’articolo 16 (pensioni), ovvero dell’articolo 17 (funzioni pubbliche), paragrafo 2, della Convenzione tra l’Italia e la Bulgaria per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge 29 novembre 1990, n. 389.

 

L’Agenzia ricorda che secondo l’articolo 3, comma 2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, le  persone  residenti  in  Italia  sono  tassate  sull’insieme  dei  loro redditi  percepiti, indipendentemente  da  dove  questi  siano  prodotti,  mentre,  nel  caso  di  soggetti  non residenti, sono tassati in Italia solo i redditi prodotti nel territorio italiano. Altresì vengono considerati  redditi  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  italiano le pensioni e gli assegni ad esse assimilati se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni nel territorio italiano di soggetti non residenti.

 

In ambito dell’applicazione delle disposizioni, contenute nella Convenzione tra l’Italia  e  la  Bulgaria, l’Agenzia delle entrate si è espressa chiarendo in che modo tali disposizioni  si applicano alle persone che sono residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

L’Agenzia sottolinea come ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 di tale Trattato internazionale l’espressione ”residente di uno Stato contraente” fa riferimento, per quanto riguarda l’Italia, a qualsiasi  persona  fisica  che, in virtù  della  legislazione italiana, è assoggettata ad imposta nel nostro Paese a motivo del suo domicilio e della  sua residenza e, per quel che concerne la Bulgaria, a qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara. Pertanto, una  persona  fisica può essere considerata residente in Bulgaria solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato. Dunque il contribuente non cittadino bulgaro non può essere considerato, ai fini convenzionali,  residente in Bulgaria e conseguentemente non possono essere applicate le  disposizioni contenute nel citato Trattato internazionale.

Si conclude, pertanto, che in tal caso la pensione erogata dall’INPS a questo tipo di contribuente è assoggettata a tassazione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana e non trovano applicazione le disposizioni contenute nella Convenzione Italia ­Bulgaria.